IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, per il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1998 di individuazione, in via generale, delle risorse da trasferire alle regioni, in materia di mercato del lavoro; VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 263, di conversione del decreto legge 1 luglio 1999, n. 214, recante "Disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per incentivare il ricorso all'apprendistato"; VISTO l'articolo 45, comma 25, della legge 17 maggio 1999, n. 144; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999 di individuazione delle risorse in materia di mercato del lavoro da trasferire alla regione PUGLIA; VISTO l'accordo quadro generale sancito, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla Conferenza unificata il 22 aprile 1999, come successivamente modificato ed integrato; CONSIDERATI i risultati dell'istruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica tra Governo, regioni ed enti locali in merito all'individuazione delle risorse finanziarie relative al personale e alle funzioni conferite, sulla base dei criteri definiti dall'accordo quadro generale; ACQUISITO, in data 1 giugno e 1 agosto 2000, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, citta' ed autonomie locali; SENTITA l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura; SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; ACQUISITO, in data 12 luglio 2000, il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la Funzione Pubblica per il coordinamento delle attivita' inerenti l'attuazione della legge n. 59 del 1997; SENTITI il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro per i beni e le attivita' culturali. Decreta: Art. 1 Risorse finanziarie relative al personale 1. Sono trasferite alla regione PUGLIA le risorse finanziarie, indicate nell'allegato 1 per regione e singola provincia, relative al trattamento economico fisso e continuativo in godimento (stipendio, indennita' integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianita', indennita' di amministrazione e di posizione) di cui all'art. 7, co 1, DPCM 9 ottobre 1998, riferito al personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, individuato nella tabella A di cui al DPCM 5 agosto 1999, come rettificata al successivo art. 5. Sono inoltre trasferite alla regione, ai sensi dell'art. 5, co 3, del predetto DPCM 5 agosto 1999, le risorse finanziarie, indicate nel citato allegato 1, relative al personale cessato dal servizio fra il 30 giugno 1997 e la data dell'effettivo trasferimento. 2. Relativamente al medesimo personale di cui al co 1, sono trasferite alla regione PUGLIA le risorse finanziarie riferite al trattamento economico accessorio, indicate nell'allegato 2 per regione e singola provincia. 3. Sono altresi' trasferite alla regione PUGLIA le risorse finanziarie, come indicate all'allegato 3 per regione e singola provincia, relative al personale del Ministero per i beni e le attivita' culturali, di cui alla tabella C unita al citato DPCM 5 agosto 1999. 4. Le risorse di cui ai commi 1 e 3 sono individuate in via provvisoria con riferimento al trattamento economico fisso e continuativo annuo lordo. Il predetto importo e' soggetto a conguaglio una volta pervenuti i dati definitivi a cura del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, relativi alle singole posizioni retributive. Relativamente alle risorse di cui al co 2, si fa riserva di procedere a conguaglio una volta disponibili i dati riferiti all'anno 1999, per le voci accessorie relative alla retribuzione.